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Tassi di assenza

Riferimenti normativi
Art. 16, c. 3, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Si precisa che il Direttore dell'A.P.S.P. non è equiparabile ad un Direttore Generale come viene qualificato dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Cristani – de Luca" non prevede in pianta organica titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice, ossia dirigenti generali; come da norma è prevista unicamente la posizione del Direttore della A.P.S.P., che per retribuzione, responsabilità, assenza di altri uffici dirigenziali a lui sotto ordinati, è equiparabile ad un Dirigente di seconda fascia.

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Nel calcolo dei tassi di assenza sono riportati i dati del solo personale dell'area non dirigenziale assunto a tempo indeterminato, escluso pertanto il personale non di ruolo e il direttore.

Per il direttore, essendo figura unica, i dati non possono essere anonimizzati con la sola omissione del nominativo; per tale motivo le relative informazioni sono disponibili agli atti.

L'APSP "Cristani - de Luca" è strutturata in un unico livello dirigenziale

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Pubblicato il: Lunedì, 07 Dicembre 2015 - Ultima modifica: Lunedì, 01 Maggio 2023
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