L’A.P.S.P. ha sottoscritto nel 2011 un'apposita convenzione con il Tribunale di Trento per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

L’A.P.S.P. ha sottoscritto nel 2011 un'apposita convenzione con il Tribunale di Trento per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
La convenzione prevede espressamente che l’attività non retribuita in sostituzione della sanzione penale consista nello svolgere le seguenti prestazioni:
- Supporto alle attività quotidiane rivolte agli ospiti;
- Supporto al servizio animazione dell’Ente;
- Compagnia agli ospiti;
- Attività collegate alle capacità e interesse dei lavoratori (es. piccole manutenzioni, ecc.).
Requisito preferenziale è la predisposizione a lavorare con persone anziane non autosufficienti; non potranno essere ammessi soggetti portatori di problemi che non siano in grado di relazionarsi con i residenti.
Per informazioni generali di come sostituire le pene classiche (arresto o ammenda) con la pena del lavoro di pubblica utilità, rivolgersi presso l'ufficio amministrazione dell'APSP - tel. 0461-605303.
Maggiori informazioni sul sito del Ministero della Giustizia nella sezione dedicata ai lavori di pubblica utilità.
(tratte dal sito del Ministero della Giustizia)
Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.
L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.
Originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274. Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità.
Attualmente trova applicazione anche:
L'Ufficio di esecuzione penale esterna può essere incaricato dal giudice di verificare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati.
Più specifici sono i compiti dell’Ufficio di esecuzione penale esterna nei casi di sospensione del procedimento e messa alla prova. L’Ufficio concorda con l’imputato la modalità di svolgimento dell’attività riparativa, tenendo conto delle sue attitudini lavorative e delle specifiche esigenze personali e familiari, e raccordandosi con l’ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l’esecuzione della prova che è sottoposto alla valutazione del giudice nel corso dell’udienza.
Nel corso dell’esecuzione, l’Ufficio cura l’attuazione del programma di trattamento, svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall’art. 72 della legge 354/1975, informa il giudice sull’adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova.
Il lavoro di pubblica utilità è anche una modalità di attuazione del programma di trattamento del detenuto ammesso al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21, comma 4 - ter dell’ordinamento penitenziario introdotto dal decreto legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito nella legge n. 94/2014 ma per quest'ultima tipologia la competenza è dell'istituto di pena dove la persona è detenuta.
(art. 186/9BIS Codice della strada)
Tratto qualificante della quarta riforma di questi ultimi anni della disciplina della guida in stato di ebbrezza (l. 29.07.2010 n. 120) è la previsione, compiuta mediante l'inserimento del comma 9-bis nell'art. 186 del Codice della Strada (e del comma 8-bis nell'art. 187 cod. str.), della possibilità di sostituire le pene classiche, dell'arresto e dell'ammenda, con la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 l.gs nr. 274 del 2000.
Chi può usufruire del lavoro di pubblica utilità?
Tutti i condannati per il reato di cui all'art. 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza) o per il reato di cui all'art. 187 Codice della Strada (guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente) ai quali sia stato concessa la sostituzione.
La legge prevede però due condizioni ostative:
1. la ricorrenza dell'aggravante di cui al comma 2-bis (aver provocato un incidente stradale, laddove la definizione giurisprudenziale di “incidente stradale” comprende non soltanto lo scontro tra veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l’urto di un veicolo contro ostacoli fissi, dal momento che si tratta comunque di una manifestazione di maggiore pericolosità della condotta di guida, punita più gravemente a prescindere dall’evento che si è verificato effettivamente, che può avere o meno coinvolto altri veicoli o persone - Cass.pen., IV, Sentenza 13 giugno - 1° luglio 2013, n. 28439) e
2. aver già prestato lavoro di pubblica utilità in precedenza.
Che durata ha il lavoro di pubblica utilità?
La durata della sanzione sostitutiva è commisurata alla durata delle pene sostituite, in deroga ai limiti edittali previsti dall'art. 54, comma 2 d.lvo nr. 274 del 2000 (da 10 giorni a 6 mesi) e a tal fine la legge prevede anche autonomi criteri i ragguaglio.
In particolare un giorno di arresto corrisponde ad un giorno di lavoro di pubblica utilità (mentre, a norma dell'art. 58 d.lgs nr. 274 del 2000 un giorno di pena detentiva corrisponde a 3 giorni di lavoro di pubblica utilità), mentre un giorno d lavoro di pubblica utilità viene ragguagliato con € 250,00 di ammenda (mentre l'art. 55, comma 2 d.lgs nr. 274/2000 prevede un criterio di ragguaglio di € 12,00).
C'é un limite giornaliero allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità?
Il richiamo della disciplina generale della competenza penale del Giudice di pace implica certamente che rimane fermo il limite della prestazione delle 6 ore settimanali (corrispondenti a 3 giorni di arresto), salvo diversa richiesta da parte del condannato, eventualmente anche in sede di procedimento di esecuzione (cfr. art. 54, comma 3 d.lgs nr. 274/2000). Anche il computo della pena sostitutiva rimane quello previsto dal comma 5 dell'art. 54 d.lgs. nr. 274/2000, per cui un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste in 2 ore, anche non continuative, di attività lavorativa.
E se il lavoro di pubblica utilità non viene svolto correttamente?
In caso di violazione degli obblighi non potrebbe ritenersi integrato il delitto previsto dall'art. 56 d.lgs. nr. 274/2000, pur non espressamente derogato e ciò perché la violazione degli obblighi comporta un'autonoma sanzione, rappresentata dal ripristino delle pene sostituite.
Come funziona in pratica?
Preliminarmente conviene che l'interessato si faccia rilasciare dall'ente convenzionato una dichiarazione di disponibilità che potrà essere prodotta anche durante le indagini preliminari per tentare di far concludere il procedimento con il cosiddetto decreto penale di condanna a pena già sostituita in lavoro di pubblica utilità.
Se invece si dovesse arrivare al processo, dopo aver acquisito il consenso (o meglio la non opposizione) dell'imputato, con la sentenza penale di condanna o col decreto penale il Giudice determina la durata concreta dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità ed incarica l'ufficio di P.S. territorialmente competente (ovvero, in mancanza, i Carabinieri) di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
In caso di svolgimento positivo, il giudice all'esito di un procedimento di esecuzione, con fissazione di apposita udienza e con decisione ricorribile unicamente in Cassazione, dichiara il reato estinto, revoca la confisca del veicolo eventualmente disposta e riduce della metà la sospensione della patente di guida. Tra le sanzioni che vanno revocate o ridotte non è fatta menzione della revoca della patente che, pertanto, potrebbe ritenersi rimanga ferma nonostante il positivo svolgimento del lavoro di p.u.
Viceversa, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di p.u., il giudice, ancora con le forme del procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., "tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituta e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca".
Ogni ente pubblico o associazione di volontariato può dare corso al lavoro di pubblica utilità?
Il lavoro di pubblica utilità può essere disposto solo in favore di enti convenzionati, quali l’A.P.S.P. "Cristani - de Luca".
La concreta operatività del lavoro di pubblica utilità implica dunque, in prima battuta, la sottoscrizione delle convenzioni tra il Ministero o, in caso di delega, i Presidenti del Tribunali con gli enti presso i quali il lavoro dovrà essere prestato, previste dall'art. 2 d.m. 26 marzo 2001 (in esecuzione dell'art. 54, comma 5 ld.lgs. nr. 274/2000).
La convenzioni pone l’obbligo per l’Ente convenzionato di copertura assicurativa e di individuazione di un responsabile che deve poi redigere una relazione sul lavoro svolto (DM 21 marzo 2001).
Tratto dal portale dello studio legale Canestrini di Rovereto - http://www.canestrinilex.com